1948. LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
La struttura dello Stato italiano è sancita dalla Costituzione che, dopo la tragedia della Seconda guerra mondiale e il referendum sulla forma di governo (repubblica o monarchia), diede all’Italia un nuovo ordinamento giuridico.

La Costituzione venne redatta dall’Assemblea costituente eletta in occasione del referendum del 2 giugno 1946 e fu approvata dalla stessa assemblea il 22 dicembre 1947. Entrò in vigore il 1° gennaio 1948.
L’Assemblea riconosce la salute e l’educazione come i due pilastri fondanti il diritto di cittadinanza, affermandoli nella prima parte della Carta, quella dei Principi.
La Costituzione sancisce la tutela della salute come diritto fondamentale e inviolabile dell’individuo e interesse della collettività. Nell’accezione del diritto sociale, prevede la responsabilità dello Stato nel garantire la salute del cittadino e della collettività in condizioni di eguaglianza.
Gli articoli principali che normano il diritto alla salute sono:
l’articolo 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Quindi sono stati approfonditi i temi legati a società, education e comunicazione con una riflessione sui cambiamenti sociali intercorsi. E, infine, il focus ha riguardato la Professione nel suo complesso, analizzando i cambiamenti legati alla gestione delle emergenze pubbliche, alla digitalizzazione nei processi di cura e al principio di supporto e solidarietà professionale.
l’articolo 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Ma ci vorranno dieci anni perché la salute trovi una forma specializzata dello Stato con l’istituzione del Ministero della Sanità (1958).
Per assolvere a questo compito la Legge 833 del 23/12/78 istituisce il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), una delle più grandi conquiste sociali del nostro tempo, che ha confermato la “globalità di copertura in base alle necessità assistenziali dei cittadini”.
Nell’articolo 32 è anche fondamentale il richiamo alla “non obbligatorietà” dei trattamenti sanitari, che costituisce il riferimento costituzionale al consenso informato.
Nel corso degli ultimi sessant’anni, la Costituzione ha subito alcune modifiche, tra le quali spicca per importanza quella apportata con la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La Legge costituzionale 3/2001 ha interamente riscritto il Titolo V della Costituzione, modificando l’assetto del governo territoriale e i tradizionali rapporti tra Stato centrale ed enti periferici.
Ampliando il ruolo e le competenze delle autonomie locali, ha delegato a Regioni e Province autonome l’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari: ciò ha determinato di fatto la creazione di 21 differenti sistemi sanitari, in cui l’accesso a servizi e prestazioni sanitarie è ancora profondamente diversificato.
La prospettiva di un federalismo solidale è un obiettivo auspicabile ma complesso da raggiungere; infatti deve procedere nel rispetto dei tre principi guida del nostro Servizio Sanitario Nazionale che prevedono l’unitarietà dei livelli di assistenza su tutto il territorio, l’equità d’accesso ai servizi per tutti i cittadini e la solidarietà fiscale quale forma fondamentale di finanziamento del sistema.
Storie di infermieri
GUARDA TUTTI I VIDEOCiò che mi piacerebbe dire a chi intraprende la carriera infermieristica,
oggi, è che fa uno dei lavori più belli del mondo perché è più in linea con i bisogni della gente di oggi
Edoardo Manzoni